Campeggio libero, si può fare? Tutte le regole regione per regione

Stare all'aria aperta assume un significato speciale, non solo di libertà, ma anche per la salute. Il campeggio ci regala un contatto diretto con la natura. Si può farlo liberamente? Quali sono le regole? Sono identiche in tutta Italia o cambiano da regione a regione? Vediamo di fare chiarezza e rispondere a tutte queste domande.

14 luglio 2022 - 6:30

Campeggio libero, che passione!

Guazzare nell’acqua del torrente, ascoltare il fruscio delle foglie mosse dal vento, udire lo scoppiettare delle braci del fuoco attorno al quale assecondare la voglia di bistecche e salsicce da gustare al chiaro di luna, dormire sotto le stelle ascoltando il gracidio delle rane e il canto della civetta che irrompe nel silenzio della notte.

La vita all’aria aperta porta a queste sensazioni uniche.

In Italia però non è semplice “ascoltare” i silenzi incontrastati della natura e osservare l’immensità e l’armonia degli spazi aperti.

Sono rari i luoghi privi di fonti luminose e di opere che riconducono a qualsiasi tipo d’intervento umano, aree naturali che rispondono al principio della conservazione e al vero significato della parola wilderness, non sinonimo di “natura selvaggia” ma più semplicemente di “luogo naturale”.

Wilderness, la patria del campeggio

Wilderness significa “conservazione” degli spazi naturali attraverso formali impegni di salvaguardia che siano i più duraturi possibile.

Negli negli Stati Uniti d’America questa tutela è stata disciplinata dal Wilderness Act del 1964.

Questa legge stabilisce che venga mantenuto lo stato d’integrità paesaggistica e non venga modificato dall’uomo, né in positivo né in negativo, rinunciando pertanto a qualsiasi scelta di sviluppo dell’area protetta che deve restare intatta.

Nel nostro Paese questi spazi liberi e solitari, designati in Italia sotto l’egida dell’Associazione Italiana Wilderness, sono davvero pochi: 66 Aree Wilderness per un totale di 51.114 ettari, distribuite in 10 Regioni e 20 Province.

Ma la natura “selvaggia” non è solo una condizione geografica, è anche uno stato d’animo.

E allora alimentiamo questa indole per la vita all’aria aperta, calziamo gli scarponi, indossiamo la giacca, zaino in spalla e via, alla ricerca della nostra area wilderness, dove montare la tenda e campeggiare.

La bellezza del luogo è assicurata: siamo in Italia. Dalle quote importanti delle Alpi alle morbide colline della Toscana, fino ai sentieri verdazzurri della costa, la scelta è buona e ampia.

Non sono però tutte rose e fiori, gli aspetti positivi del campeggio libero non devono far dimenticare che esistono anche i lati negativi: chi si accampa lo fa a proprio rischio e pericolo per l’eventuale presenza di persone poco perbene.

Inoltre, per provare quella solitudine e quelle sensazioni tipiche delle aree wilderness, si potrebbe incorrere nella rigidità delle amministrazioni comunali e della legislazione regionale.

 

Che cosa si intende per campeggio? E il bivacco?

La vita all’aria aperta, il contatto con la natura, il senso di libertà che si prova grazie alle escursioni itineranti non è più una esclusiva dei veri appassionati di trekking e mountain bike.

Ora è una tendenza che sta prendendo sempre più piede in tutta Europa e in particolare in Italia, quindi è necessario disciplinare la forma di campeggio libero, comunque possibile quando la permanenza nello stesso posto è limitata alle ore notturne.

Anzi, a essere precisi il termine “campeggio” è inappropriato, quando la tenda è montata solo dal tramonto all’alba è più corretto parlare di bivacco notturno.

Questo dovrebbe salvaguardarci da multe salate.

Invece, i controlli della forestale non sono così condiscendenti nel momento che si lascia la tenda montata anche di giorno per più di 24 / 48 ore.

Se proprio volete infrangere le regole, siate molto rispettosi dell’ambiente circostante, non lasciate tracce del vostro passaggio, portando sempre via rifiuti e quant’altro.

Il problema non si presenterebbe in Norvegia, Svezia, Finlandia, Scozia e Islanda, dove il campeggio libero è legale.

Al contrario di nazioni come Germania e Olanda dove le guardie sono severe e intransigenti, oppure paesi come Galles e Inghilterra dove invece il campeggio “selvaggio” seppure illegale è generalmente tollerato.

Restando alla nostra penisola, la domanda si fa sempre più incalzante… “è possibile e dove fare campeggio libero”? “Cosa posso fare e soprattutto cosa non devo fare?”.

Quando si può campeggiare e quando no: le regole

Iniziamo col dire, come sottolineato all’inizio dell’articolo, che non esiste una normativa nazionale per la gestione del campeggio libero.

C’è una dispersione ampia su questo aspetto della nostra attività outdoor.

Questa competenza che rientra nella sfera del settore turistico è stata trasferita alle Regioni e non tutte hanno stabilito normative e divieti sul campeggio libero.

 

Procediamo per esclusione: dove non è approvata una esplicita normativa degli Enti locali, resa nota da cartellonistica, il campeggio libero è ancora possibile.

In alcune regioni è fatto obbligo ai Comuni di emettere tutti gli anni apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.

Non fatevi però illusioni: la maggior parte dei Comuni, nel loro regolamento specificano che il campeggio è possibile previa richiesta o semplice notifica all’Ufficio del Sindaco.

Molti Enti Parchi naturali invece chiariscono che è possibile il bivacco all’aperto, ad esclusione delle zone di tutela speciale, sottoposte a restrizioni di accesso.

In tutti i terreni privati, inoltre, ottenuta ovviamente l’autorizzazione dal proprietario, la sistemazione di tende e simili strutture è lecita, per tutto il tempo che si desidera.

Tornando alle Aree Protette, in questo caso vale la regola che la gestione del campeggio libero è disciplinata direttamente dagli enti parco: bisogna pertanto rivolgersi a loro per l’autorizzazione alla sosta temporanea e non ai Comuni.

 

Le regole del campeggio libero, regione per regione

Valle d’Aosta

Qui le variabili aumentano, in questo caso è la quota a tirare le fila: il campeggio libero è consentito solo al di sopra dei 2.500 metri di altitudine, dal tramonto all’alba.

Proprio così! Dobbiamo naturalmente considerare che questa regione alpina è interamente montuosa e l’altitudine media è di oltre 2100 metri; anche per questo nell’Art. 19 della Legge Regionale n. 8 del 2002 è specificato che il bivacco in tenda è sempre vietato vicino ai rifugi e in tutta l’area protetta del Parco nazionale Gran Paradiso.

Trentino Alto-Adige

Anche in Trentino è vietato sostare con tende, camper o roulotte,  vicino ad agriturismi, alberghi e strutture ricettive che ospitano i turisti.

In questa regione il campeggio libero è ammesso solo in due casi:

  • il bivacco che non supera le 24 ore (solo in zone dove non esistono espliciti divieti da parte delle competenti autorità)
  • nel caso di insediamenti destinati ad ospitalità occasionale e gratuita concessa dal proprietario o dal possessore dell’area posta in stretta vicinanza alla sua casa.

 

Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna

In queste regioni non possono nascere equivoci: le leggi regionali prevedono il divieto assoluto di campeggio al di fuori delle aree attrezzate appositamente previste.

Resta ovviamente la possibilità che le aree protette abbiano un regolamento particolare.

 

Lombardia, Toscana e Liguria

Queste regioni non hanno statuito nulla sul campeggio libero, né nel senso di autorizzare né in senso opposto.

Purtroppo la mancanza di certezze lascia spazio a eccessiva discrezionalità, soprattutto nella gestione di logiche sempre più complesse.

Per la Liguria, la Legge regionale n. 2 del 07.02.2008 disciplina i bivacchi nelle Alpi liguri – sono da effettuarsi nei luoghi appositamente designati.
Per la Lombardia, la Legge Regionale n. 15 del 2007 conferma che spetta ai singoli comuni la decisione sul campeggio libero.

Per evitare ogni dubbio, meglio chiedere al Comune del territorio interessato.

 

Calabria e Campania

In Calabria è disciplinato solo il campeggio mobile organizzato da associazioni senza scopo di lucro (Legge Regionale n. 28 del 1986 all’Art. 15), nulla di specifico viene invece detto sul campeggio libero e isolato.

Occorre quindi inoltrare richiesta al Sindaco dove si vuol montare la tenda e dovremmo essere quasi certi di non sbagliare.

Lo stesso vale per la Campania: nessuna normativa generale

Per non commettere infrazioni durante un bivacco, meglio chiedere l’autorizzazione al comune della destinazione scelta.

 

Molise

La legge regionale n. 5 del 2001 all’art. 12 permette “il campeggio libero in aree pubbliche o private, dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute e dell’ambiente, campeggi della durata massima di 60 giorni“.

L’art. 11 della legge regionale n. 5 del 2001 sembra permettere degli “insediamenti occasionali di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata di giorni 10“.

Dal momento che la definizione di questi limiti non è chiarissima, occorrerà rivolgersi direttamente al Comune interessato.

Emilia Romagna

A seguito della recente legge Regionale n. 16 del 2014, articolo 41, è vietato il campeggio libero al di fuori delle aree attrezzate.

Tuttavia i comuni possono autorizzarlo per una durata massima di 15 giorni ad associazioni senza fine di lucro e organizzazioni culturali.

Piemonte e Marche

Si può campeggiare non oltre le 48 ore nella stessa località e dove non siano già presenti aree di campeggio autorizzato.

Ricordatevi d’inviare una comunicazione al Sindaco del Comune interessato 24 ore prima della sosta, specificando il periodo, il numero di partecipanti, la zona, il tipo di allestimento (ad esempio, tende) e la zona dove s’intende bivaccare.

Umbria

Caravan, autocaravan e camper possono campeggiare in aree attrezzate di sosta temporanea (gestite dai Comuni), anche se in zona sono già presenti strutture ricettive all’aria aperta, ma solo se la sosta non si prolunga oltre le 24 ore.

I Comuni che istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.

All’interno delle aree protette la gestione del campeggio libero è disciplinata direttamente dagli Enti parco: bisogna pertanto rivolgersi a loro per l’autorizzazione alla sosta temporanea e non ai Comuni.

Sicilia

In Sicilia sono presenti aree di sosta istituite dai comuni dove è consentito il campeggio libero fino a 24 ore (legge regionale n. 14 del 1982)

 

Puglia

Nelle aree protette il campeggio è consentito solo per motivi di studio e in campeggi naturali appositamente attrezzati dai comuni.

Per tutti gli altri casi, occorre chiedere autorizzazione alle autorità locali.

Per quanto riguarda roulotte, camper e simili il campeggio è autorizzato solo in apposite aree demaniali – denominate area di sosta o area comunale di sosta campeggistica – e comunque per una permanenza massima di 5 giorni.

 

Abruzzo

Si può campeggiare solo nei Comuni che hanno individuato e attrezzato apposite aree di sosta, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna forma di sosta campeggistica.

Nelle aree attrezzate le piazzole non devono superare le 25 unità e non vi si può sostare per più di 5 giorni.

Inoltre, se i requisiti minimi per l’igiene, la sicurezza e la protezione dell’ambiente non sono soddisfatti in tali aree, ad esempio se non ci sono WC, possono campeggiare solo veicoli con “servizi igienici indipendenti” (es.: un camper con un proprio WC).

I Comuni: individuano le aree di parcheggio e possono richiedere il pagamento di una tassa di soggiorno o il pagamento della sosta (Legge Regionale n. 16 del 2003, art. 9).

 

 

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