Il 30 ottobre a Roma è stato presentato e firmato il “Protocollo d’Intesa per la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile”, firmato dal Ministro dei Beni e Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini e il Presidente generale del CAI Umberto Martini. Il protocollo è composto da otto articoli, in cui si sottoscrivono gli impegni tra le parti a promuovere la conoscenza e la diffusione dell’offerta di turismo sostenibile valorizzando l’offerta dei rifugi montani all’interno di percorsi escursionistici. Il CAI inoltre predisporrà il Catasto Nazionale dei Sentieri e in accordo con il MiBACT s’impegnerà a collaborare con Regioni e ANCI per giungere ad una uniformità della segnaletica orizzontale e verticale a livello nazionale e per garantire la manutenzione della rete sentieristica e dei rifugi interessati al presente protocollo. Sarà garantita anche la prevenzione e l’assistenza in materia di sicurezza ai frequentatori e agli escursionisti. Tale protocollo d’intesa ha validità tre anni e potrà essere rinnovato tra le parti.
Articolo 1 – Premesse e allegato
Le premesse e l’Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa (vedi pdf in fondo alla notizia n.d.r.)
Articolo 2 – Impegni delle parti
Il presente Protocollo impegna le Parti a: a) promuovere in ambito nazionale e internazionale la conoscenza e la diffusione dell’offerta del turismo sostenibile, rappresentata in particolare in ambito montano dalla rete sentieristica e dai relativi percorsi escursionistici e dalle proposte presenti nell’Allegato A; b) valorizzare l’offerta di accoglienza dei rifugi montani collocati all’interno dei percorsi escursionistici, ai quali è affidato anche il ruolo di presidio culturale del territorio e delle popolazioni;
Le Parti collaborano affinché: c) le Autorità nazionali, regionali e locali contribuiscano, secondo le rispettive competenze, alla preservazione e manutenzione dei sentieri e delle opere alpine oggetto del presente protocollo:
Le Parti si impegnano a: d) aggiornarsi reciprocamente, su base annuale, sullo stato di fruibilità e frequentazione delle infrastrutture interessate dal presente protocollo anche mediante la costituzione di un apposito comitato bilaterale.
Articolo 3 – Catasto Nazionale dei Sentieri
Il CAI, attraverso i propri organismi centrali e territoriali, predisporrà il Catasto Nazionale dei Sentieri. Le modalità operative di predisposizioni del Catasto Nazionale dei Sentieri saranno definite dal CAI e comunicate al MiBACT.
Articolo 4 – Segnaletica dei sentieri
Le Parti si impegnano a collaborare con le Regioni per addivenire ad una uniformità della segnaletica orizzontale e verticale sentieristica a livello nazionale.
Articolo 5 – Manutenzione rete sentieristica e opere alpine
Le Parti si impegnano a sottoscrivere un accordo con ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia – sulla manutenzione della rete sentieristica e dei rifugi interessati al presente protocollo.
Articolo 6 – Sicurezza e soccorso alpino
Al fine di garantire la frequentazione dei percorsi oggetto del presente protocollo, garantendo la prevenzione e l’assistenza in materia di sicurezza ai frequentatori e agli escursionisti, il CAI anche avvalendosi del ruolo del Corpo Nazionale Soccorso alpino e Speleologico, provvederà ad aggiornare il MiBACT sulle informazioni divulgate a livello informatico e cartaceo presso i punti informativi dislocati lungo i percorsi (punti di chiamata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, rifugi, Comuni, APT, Musei, Parchi, sedi CAI ecc…) utili al coinvolgimento attivo dei frequentatori dei percorsi.
Articolo 7 – Comitato paritetico
Allo scopo di coordinare le attività del presente Protocollo, entro 15giorni dalla firma, le Parti costituiranno un Comitato paritetico composto da 6 membri, di cui 3 di nomina del MiBACT e 3 di nomina del CAI. Il Comitato sarà presieduto dal Direttore generale della Direzione generale Turismo del MiBACT o da un suo delegato. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
Articolo 8 – Durata
Il presente Protocollo, che ha validità di 3 anni e può essere rinnovato d’intesa tra le Parti.