Otudoor invernale: regole e rischi per il fuori pista

La normativa nazionale lo regolamenta con l’art.17 della legge 363 del 2003, scaricando il gestore degli impianti da qualsiasi responsabilità per il fuoripista e imponendo ai praticanti l'obbligo di indossare l'Arva. Gli sci-alpinisti hanno però necessità di una maggiore chiarezza in merito alle normative preposte a regolamentare le discese al di fuori dei comprensori battuti

18 marzo 2020 - 2:49

La frequentazione invernale della montagna, sotto il profilo turistico, contempla tutta una serie di attività sportive a contatto con la natura che consentono agli appassionati di vivere i molteplici aspetti degli ambienti innevati.

Alcune discipline invernali, come lo sci alpinismo e lo sci fuori pista, si collocano da sempre, in una dimensione particolarmente libera, che sembra non richiedere grande attenzione riguardo regole e modalità di svolgimento dell’attività stessa.

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Le norme penali 

In ambito penale la valutazione della condotta colposa del professionista si basa sul criterio della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. Per il professionista è colposo un incidente che era prevedibile ed evitabile. Ciò comporta la necessità di verificare la situazione in cui si trovava la guida in quel momento, lo stato della sua formazione professionale, le condizioni ambientali e se, in quella specifica situazione era da parte della guida evitabile e prevedibile l’incidente, quindi occorre prendere in considerazione tutta una serie di valutazioni concrete che variano di volta in volta.

Detto questo dobbiamo però citare l’articolo 2236 che regola la “Responsabilità del prestatore d’opera” e stabilisce alcune attenuanti nel caso siano contemplate difficoltà tecniche elevate: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (art 1176).”

Nel codice vi sono infine reati definiti come “reati di pericolo”, per i quali scatta una sanzione penale indipendentemente dal fatto che la situazione di pericolo si sia verificata poi a tutti gli effetti, tra questi ricordiamo l’articolo 426: “Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni”.

Il distacco di una massa nevosa, che potrebbe essere considerata dal codice penale intrinsecamente pericolosa anche se non ci sono vittime, è un fenomeno non estraneo al nostro caso, in cui gli sciatori si spostano sul manto nevoso. Il lavoro della polizia giudiziaria sarà, in tal caso, particolarmente delicato in quanto devono essere analizzate tutte le circostanze del caso.

 

 

Il pericolo valanghe

La valanga costituisce la principale minaccia che mette a repentaglio la vita di molti escursionisti e alpinisti: malgrado l’impegno dell’uomo a prevederle rimangono un fenomeno improvviso, un’incognita: non si sa dove e quando possono avvenire.

Oggi, grazie a studi approfonditi sulla neve e a nuove tecnologie, si sono fatti passi da gigante: la costruzione di opportuni sistemi di difesa e un maggiore monitoraggio delle zone a rischio hanno, infatti, ridotto di molto l’incidenza di questi fenomeni sulle persone.

La valanga, può sembrare una banalità dirlo, ha bisogno di due elementi fondamentali per formarsi: la neve e la pendenza. Ciò significa che il fenomeno può colpire indistintamente, sia d’estate sia d’inverno: una pendenza superiore ai 28° e la neve che si deposita al suolo, resa instabile dalla temperatura non proprio bassa, può creare alcuni pericolosi distacchi che si tramutano in valanga.

Ovviamente il processo che determina un collasso nella massa nevosa è molto più complesso, tuttavia a noi basta sapere come sottrarsene e per fare ciò bisogna conoscere molto bene la montagna e l’ambiente circostante: prima di avventurarsi in una gita è bene valutare le condizioni meteorologiche, l’itinerario, ma soprattutto informarsi presso il sito dell’Associazione Interregionale Neve e Valanghe dove è possibile scaricare i bollettini meteo di tutto l’arco alpino. Le precauzioni non sono mai troppe poiché, in caso di incidente, l’intervento del C.N.S.A.S. in caso di slavina è uno dei più complessi che ci siano.

 

Come operano i soccoritori

Arrivati sul luogo i soccorritori operano in tre modi contemporaneamente: il primo è quello che coinvolge le Unità cinofile insieme agli A.R.Va. (Apparecchio Ricerca travolti Valanga), che ogni scialpinista ed escursionista invernale dovrebbe sempre avere con sè, dopodiché si comincia il rilevamento con le sonde.

Questo comporta un notevole impegno fisico ed emotivo: cercare una persona sepolta dalla neve non è uno scherzo, più il tempo passa più la percentuale di sopravvivenza diminuisce.

Buona parte dei salvataggi è stato possibile grazie dall’intervento delle Unità Cinofile le quali riescono a setacciare, in breve tempo, grandi porzioni di terreno sommerso dalla neve: quasi 10.000 metri quadri in un’ora! Per quanto concerne gli apparecchi A.R.Va. sono utili solo nel caso in cui la vittima abbia con se un apparecchio analogo o delle piastrine riflettenti.

 

 

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